Come calcolare la parcella dell’avvocato
Quando si ricorre a un avvocato ci si chiede spesso come si deve calcolare la sua parcella e quali siano i riferimenti.
Per vedere come si determina la parcella dell’avvocato, quali sono i parametri di riferimento e se c’è un minimo e un massimo che lo stesso può chiedere bisogna considerare che ci sono dei criteri cui attenersi.
Gli avvocati rispondono di eventuali inesattezze e sono obbligati a una assicurazione professionale. I criteri sulla parcella sono stabiliti per legge o attraverso un accordo con il cliente.
Prima dell’incarico è quindi meglio parlare anche dei costi. Negli ultimi anni, i compensi degli avvocati sono cambiati in termini di legge.
Nel 2013 si è arrivati a un tariffario basato sul principio della libera determinazione del compenso. C’è quindi un accordo tra avvocato e cliente sulla parcella. L’articolo 13 della nuova legge professionale forense (legge 247/2012) stabilisce che:
1.
Il compenso spettante al professionista è pattuito oralmente o (di regola) per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale; oltre al compenso spetta all’avvocato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente nonché una somma per il rimborso delle spese forfetarie;
2.
La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione, fermo restando il principio di adeguatezza all’importanza dell’opera ed al decoro della professione ex art. 2233/2 Codice Civile;
3.
Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa; rimangono deontologicamente illeciti i patti stipulati tra avvocato e cliente che prevedano compensi sproporzionati all’attività svolta e quelli che prevedano la cessione diretta a favore del patrocinatore di beni e diritti spettanti al cliente (art. 1261 cod. civ., come chiarito dal CNF con parere 19/2007).
Nel caso in cui non ci sia l’accordo, l’avvocato o il cliente possono rivolgersi al consiglio dell’ordine cui appartiene il professionista per un tentativo di conciliazione. Se l’accordo non viene trovato nemmeno in questo modo si fa ricorso a parametri regolati dal decreto ministeriale 140/2012.
Questi parametri considerano solamente le fasi della procedura. Per ogni fase si è previsto un valore medio di liquidazione che può variare in base alle circostanze concrete.
La parcella considera anche le spese, il contributo previdenziale e l’Iva.
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