Cos’è il contratto di inserimento lavorativo?

Sta per lasciarci definitivamente il contratto di inserimento, che proteggeva donne e categorie svantaggiate. Lo sostituirà il contratto di apprendistato.

di Simona Torrettelli 20 Novembre 2012 10:32

Si chiama Contratto di Inserimento Lavorativo ed ha ancora poco tempo di vita. La Riforma del Lavoro dello scorso giugno, infatti, ha apportato molte modifiche alla normativa relativa ai contratti di lavoro. In particolare è intervenuta sul contratto di apprendistato, che è stato così ‘rafforzato’, tanto da rendere superfluo il contratto di inserimento lavorativo. Quest’ultimo, a seguito della manovra, resterà valido solo per contratti di inserimento stipulati entro il 31 dicembre 2012.Il contratto di apprendistato non va a sostituire in tutto e per tutto il contratto di inserimento, infatti alcune categorie di lavoratori non rientrano nella stipulazione.

Il contratto di inserimento, introdotto dalla Riforma Biagi nel 2003 e che non sarà più stipulabile a partire dal 1 gennaio 2013, ha come obiettivo quello di inserire o reinserire i lavoratori tramite dei percorsi individuali finalizzati all’adattamento delle competenze dell’individuo al contesto lavorativo. Negli anni questo tipo di contratto ha coinvolto imprese, associazioni, fondazioni ed enti sia privati che pubblici, tranne solo le pubbliche amministrazioni. Questo tipo di contratto è destinato a determinate categorie di lavoratori considerati ‘svantaggiati’:

  • giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni;
  • disoccupati con più di 50 anni;
  • lavoratori inoccupati da più di 2 anni che intendono riprendere un’attività;
  • donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di più del 20% rispetto a quello di occupazione maschile, oppure in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello di disoccupazione maschile.

Il Contratto di apprendistato si limita invece ai soli giovani con età tra i 15 e i 29 anni. Le donne e i lavoratori inoccupati e disoccupati, a partire dal 1 gennaio 2013, non rientreranno più nella categoria di chi potrà usufruire di un contratto mirante al loro inserimento o reiserimento nel mondo del lavoro.

Il contratto di inserimento prevede una durata massima di 18 mesi, al termine del quale non può essere rinnovato ma trasformato in contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro è incentivato nello stipulare questo tipo di contratto perchè ha la possibilità di inquadrare il lavoratore in una categoria fino a 2 livelli più bassa, questi lavoratori non vengono conteggiati come dipendenti ordinari ed infine al datore di lavoro spetta una significativa riduzione dei contributi.

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