Equo compenso per professionisti, c’è un ma
Arriva l’equo compenso per i professionisti grazie alla legge n. 49/2023. Ma nonostante il grande passo in avanti per questa categoria di lavoratori c’è un ma. E non riguarda solo le eccezioni.
I punti più salienti della legge sull’equo compenso
La norma sull’equo compenso è stata pensata per tutelare i professionisti sotto il punto di vista delle clausole contrattuali vessatorie e la parcella. Nonostante la presenza di alcune eccezioni, i contraenti forti come assicurazioni, banche e pubbliche amministrazioni, nonché grandi imprese sono chiamati a riconoscere dei compensi a questa tipologia di lavoratori in linea con le indicazioni ministeriali.
Uno dei lati più importanti di questa legge sull’equo compenso riguarda una particolare disposizione. Parliamo di quella che dispone la nullità delle clausole vessatorie e delle pattuizioni. Esse sono quelle che consentono al cliente di modificare il contratto in via unilaterale o pretendere prestazioni di tipo aggiuntivo a titolo gratuito; il divieto di richiesta di acconto da parte del professionista nel corso della prestazione.
E ancora la mancata previsione di un compenso equo e proporzionale all’opera e l’attribuzione di vantaggi esagerati al committente rispetto al lavoro svolto. Nonché la previsione di termini di pagamento oltre 60 giorni dall’emissione della fattura.
Purtroppo ci sono alcuni problemi
Da questo punto di vista la legge sull’equo compenso potrebbe essere considerata perfetta. Peccato che riguardi una platea di persone troppo stretta. Si parla di 51.000 aziende su circa sei milioni totali e 27.000 enti pubblici. Altra problematica è rappresentata da parametri ministeriali troppo vecchi rispetto ai pagamenti equi attuali per quel che riguarda le professioni ordinistiche.
Per quelle non protette da ordini i parametri ancora non esistono e dovranno essere definiti con un decreto ministeriale.
Un altro grande ma nella legge dell’equo compenso è rappresentato dalle sanzioni che colpiscono il professionista e non il committente. C’è anche da considerare il fatto che la legge consente agli ordini di sanzionare gli iscritti che accettino compensi non equi, ma non è possibile fare lo stesso con chi non è iscritto. È stata criticata anche la mancata retroattività della legge dato che le convenzioni già in atto non sono obbligati a rispondere alle nuove regole.
Grazie al Codice appalti, ovvero il decreto legislativo n. 36/2023 è possibile notare come l’art. 8 nonostante il richiamo all’equo compenso hanno possibilità di assistere gli incarichi gratuiti per i professionisti.
In poche parole, non essendo esplicito il divieto di incarichi gratuiti, nonostante richiami all’equo compenso e alla garanzia della sua applicazione è possibile per le pubbliche amministrazioni richiedere comunque una consulenza gratuita.
Nonostante dovrebbe essere per prima la pubblica amministrazione, proprio per via della legge, obbligata a non richiederne per via della nullità delle clausole vessatorie.
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