Tirocinio, come funziona

Posted on 20 Febbraio 2026

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Il tirocinio sul posto di lavoro, spesso chiamato anche stage, è uno strumento pensato per facilitare l’ingresso dei giovani e dei disoccupati nel mondo del lavoro.

I tipi di tirocinio

Attraverso di esso si offre un’esperienza pratica che affianchi o completi la formazione teorica. Non si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro, ma di un periodo di apprendimento svolto all’interno di un’azienda o di un ente, con l’obiettivo principale di acquisire competenze professionali e orientarsi nelle scelte future.

In Italia esistono due grandi tipologie di tirocinio: quello curriculare e quello extracurriculare. Il tirocinio curriculare è inserito all’interno di un percorso di studio, come una scuola superiore, un’università o un master ed è finalizzato al conseguimento di crediti formativi.

In questo caso lo studente rimane tale a tutti gli effetti e il tirocinio è parte integrante del piano di studi. Il tirocinio extracurriculare, invece, è rivolto a chi ha già concluso un percorso formativo o si trova in una fase di transizione lavorativa, come i neodiplomati, i neolaureati o i disoccupati.

Dal punto di vista pratico, il tirocinio funziona attraverso una convenzione tra il soggetto promotore, come una scuola, un’università, un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro e il soggetto ospitante, cioè l’azienda o l’ente presso cui si svolge l’esperienza.

A questa convenzione si affianca un progetto formativo individuale, che definisce durata, obiettivi, attività previste e figure di riferimento. Durante il tirocinio, il tirocinante è seguito da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, che hanno il compito di accompagnarlo e verificare che l’esperienza sia coerente con le finalità formative.

Questo ovviamente in teoria, visto che non di rado alcune realtà approfittano di questo strumento per cercare lavoratori senza dar vita a contratti di qualsiasi genere. Svilendo questo particolare istituto lavorativo.

La normativa di riferimento

La normativa di riferimento varia a seconda della tipologia di tirocinio. I tirocini curriculari sono regolati principalmente dal Decreto ministeriale n. 142 del 1998 e dalle norme specifiche dei singoli ordinamenti scolastici e universitari.

I tirocini extracurriculari, invece, sono disciplinati dalle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2017, che hanno fissato criteri comuni su durata, indennità minima, diritti e doveri delle parti. Lasciando alle Regioni il compito di recepirle e adattarle nei propri territori.

In generale, per i tirocini extracurriculari è prevista una durata limitata nel tempo e il riconoscimento di un’indennità economica minima, proprio per evitare abusi e utilizzi impropri dello strumento. Inutile sottolineare che si tratta di una lotta contro il suo uso improprio caratterizzata, non di rado, da pochissime vittorie.

La legge chiarisce che lo scopo principale deve essere formativo e orientativo, non produttivo. Con lo scopo di stabilire, eventualmente, un contratto tra le parti.

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